Regolamento per la pesca nel lago di Scandarello

Associazione “Lenza Club Alto Lazio ASD” – Delibera del 10/08/2021

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la pesca e il pernottamento sulle sponde del Lago di Scandarello, sito nel comune di Amatrice, a pochi chilometri dallo stesso centro abitato e nelle aree circumlacuali individuate nella mappa pubblicata sul sito lenzaclubscandarello.it, gestite dall’Associazione “Lenza Club Alto Lazio ASD”, sedente in Amatrice, frazione Faizzone, 64, C.F./P.I. 90036440577, in base alla convenzione stipulata con il Comune di Amatrice in data 28 giugno 2021, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 64 del 05/05/2021.

Art. 2
Destinatari

Il presente regolamento è rivolto alle persone fisiche che intendono praticare le attività di cui all’art. 1, rubricato “Oggetto” nelle aree individuate dal medesimo articolo e della mappa.

La pesca ed il campeggio nel Lago sono consentiti esclusivamente ai soli soci dell’Associazione. La tessera sociale ha un costo di 10,00 euro/anno con scadenza il 31 dicembre di ogni anno. 

Per praticare la pesca nel Lago è necessario essere in possesso di licenza di pesca in corso di validità, rilasciata dalle competenti autorità, tesserino regionale e permesso di accesso alle sponde rilasciato dall’Associazione sul sito della stessa lenzaclubscandarello.it.

Art. 3
Norme generali per l’accesso al Lago

  1. È obbligo del pescatore di conoscere e rispettare il regolamento di pesca regionale in vigore; 
  2. È obbligo del pescatore di prendere visione delle zone di divieto di accesso, di transito e di divieto di pesca segnalate sulla mappa online sul sito lenzaclubscandarello.it e dall’apposita cartellonistica posta lungo il perimetro del lago;
  3. È obbligo del pescatore di lasciare pulita la piazzola e di riporre la spazzatura nelle apposite aree di raccolta rifiuti;
  4. È obbligo del pescatore di segnalare alle autorità competenti e/o all’ente gestore qualsiasi attività illegale; 
  5. L’accesso al lago con mezzo proprio è consentito esclusivamente per scarico e carico dell’attrezzatura di pesca e soltanto per il tempo necessario a tale attività ed entro e non oltre le strade brecciate;
  6. L’accesso al lago con mezzo proprio è consentito esclusivamente nei punti indicati nella mappa online sul sito lenzaclubscandarello.it;  
  7. È obbligo del pescatore che pernotterà in piazzola di portare con sé un bagno chimico da campeggio;
  8. È severamente vietato accendere fuochi; 
  9. È obbligo del pescatore che svolge l’attività di pesca dalla barca di portare con sé il giubbotto salvagente; 
  10. È vietata la pesca ai minori di 18 anni se non accompagnati da un maggiorenne, il quale potrà accompagnare fino ad un massimo di n. 4 minorenni, pagando una sola quota di accesso;
  11. L’accesso al lago è consentito esclusivamente previa autorizzazione giornaliera rilasciata dall’Associazione dietro pagamento dei relativi diritti. I soci che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono esentati dal pagamento dei diritti per l’autorizzazione giornaliera.

Art. 4
Disciplina della pesca

  1. L’esercizio della pesca sportiva è consentito nelle sole postazioni individuate e delimitate nella Mappa;
  2. Nell’intero Lago è adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni.
  3. E’ consentita la pesca con imbarcazione, muniti di apposito permesso di accesso giornaliero rilasciato dall’Associazione, garantendo una distanza minima di 200 m dalla diga, limite segnalato con apposite boe;
  4. E’ fatta salva la disciplina pubblica della pesca (statale, regionale e degli enti locali) che deve essere conosciuta e rispettata dall’utenza del lago;
  5. La pesca è consentita dall’alba al tramonto, ad eccezione della pratica del Carp-fishing e del Cat-fishing, che è consentita in tutte le ore del giorno e della notte;
  6. Il titolare del permesso giornaliero di accesso al lago è abilitato all’esercizio della pesca con l’utilizzo di lenza, anche senza mulinello;
  7. E’ consentito l’utilizzo di un massimo di 2 canne per ciascun pescatore;
  8. È obbligo di ciascun pescatore di mantenere una distanza minima di pesca di 30 metri dalla canna del pescatore vicino;
  9. Le piazzole possono essere occupate da un massimo di due pescatori e da due accompagnatori per ogni pescatore;
  10. E’ severamente vietato:
    • Utilizzare reti, bertuelli, tramagli e attrezzature similari;
    • Esercitare la pesca con le mani, la pesca subacquea, la pesca a strappo, la pesca con bilancia di qualsiasi tipo e misura;
    • Utilizzare larve di mosca cartaria (bigatti), sia come esca che come pastura;
    • L’utilizzo di esche vive appartenenti a specie ittiche;
    • Esercitare la pesca con ausilio di lampade o altre fonti luminose;
    • Utilizzare sangue o sostanze contenenti sangue, sia come esca che come pastura o come additivo ad altri componenti;
    • Esercitare la pesca con qualsiasi tipo di natante, tranne per chi esercita – munito del relativo permesso rilasciato dall’Associazione – l’attività di pesca con l’utilizzo della tecnica del carp-fishing, del cat-fishing e dello spinning;
    • L’utilizzo del guadino, se non come mezzo ausiliario per il recupero della preda una volta catturata, tramite l’uso di canna da pesca;
  11. Le aree lacustri ed i tratti di riva non ricompresi nelle aree identificate nella mappa con colore giallo sono classificate quali zone di divieto di accesso;
  12. Sono fatte salve le prescrizioni riguardanti i periodi di divieto di pesca delle diverse specie presenti nel bacino previste dalla normativa vigente.

Art. 5
Norme particolari per la pratica del Carp-fishing, Cat- fishing

  1. La pesca della specie della carpa europea (Cyprinus carpo) è consentita utilizzando esclusivamente la tecnica di pesca “no-kill”.
  2. Le lenze non devono essere calate nel raggio d’azione delle canne montate nelle altre postazioni;
  3. E’ consentito l’utilizzo di un massimo di 2 canne per ciascun pescatore che dovranno essere poste in prossimità della piazzola di pesca;
  4. E’ consentito l’impiego di esche selettive utilizzando boiles, granaglie (Tiger-Nut) e pellets;
  5. E’ consentito l’innesco “hair-rig” che consiste nell’applicazione dell’esca, non direttamente sull’amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma sul breve segmento di filo in derivazione della lenza principale;
  6. E’ obbligatorio l’utilizzo del cosiddetto “materassino” per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all’esemplare;
  7. Durante l’operazione di slamatura ed eventuali operazioni fotografiche, gli esemplari catturati devono continuamente essere mantenuti bagnati con acqua del lago e queste operazioni devono essere effettuate nel più breve tempo possibile;
  8. L’utilizzo del Carpsak è consentito solo per le catture effettuate nelle ore notturne e al mattino seguente, entro le ore 11, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura e nel minor tempo possibile;
  9. L’utilizzo del natante è assolutamente vietato per fare giri panoramici;
  10. E’ fatto divieto di invadere il territorio di pesca delle postazioni limitrofe;
  11. È consentito l’utilizzo di un unico Rod Pod o di picchetti posti ad una distanza massima di 50 cm l’uno dall’altro;
  12. E’ assolutamente vietato oltrepassare la zona delimitata dalle boe;
  13. E’ obbligatorio l’utilizzo di marker, per la segnalazione dell’area di pasturazione e di calo della lenza, che dovranno essere rigorosamente rimossi entro la fine di validità del permesso di pesca;
  14. È concesso, per ogni postazione, l’installazione di un massimo di due tende;
  15. È obbligo del pescatore che svolge l’attività di pesca dalla barca di portare con sé il giubbotto salvagente.
  16. È consentita l’installazione della tenda entro un massimo di cinque metri a destra e sinistra della piazzola di riferimento;
  17. È obbligatorio l’uso del tendifilo su tutte le lenze in acqua.
  18. Non sono ammesse deviazioni di lenze o derive per il posizionamento dei terminali da pesca.
  19. È vietato l’utilizzo di piombi e al loro posto devono essere utilizzati dei sassi;
  20. L’arrivo nella piazzola è consentito dalle ore 12.00 del primo giorno di prenotazione;
  21. La piazzola deve essere obbligatoriamente lasciata entro le ore 11.00 dell’ultimo giorno di prenotazione.

Art. 6
Norme particolari per lo Spinning nel pieno rispetto della tecnica No Kill

  1. È consentita la pesca con un massimo di 3 ami singoli con una punta ciascuno o un’ancoretta a tre punte per tutte le esche artificiali superiori a 12 cm di lunghezza
  2. È consentita la pesca con un massimo di un amo ad una punta per tutte le esche artificiali inferiori a 12 cm
  3. È obbligatorio l’utilizzo dell’amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato
  4. È obbligatorio il terminale di acciaio o in fluorocarbon di dimensioni non inferiori a 0.80 mm se si pesca con esche superiori a 10 cm
  5. È obbligo del pescatore di portare con se il guadino ed utilizzarlo esclusivamente per la cattura del pesce
  6. Il guadino deve essere di dimensioni generose e con rete gommata o siliconata
  7. È obbligo del pescatore di slamare il pesce in acqua e nel guadino
  8. È obbligo del pescatore di bagnarsi le mani prima di maneggiare il pesce
  9. È obbligo del pescatore di liberare il pesce nel minor tempo possibile e senza recargli danno
  10. È severamente vietato strisciare il pesce a terra o sul fango dopo la cattura
  11. È obbligo del pescatore di portare con se pinze a becco lungo di dimensioni generose da utilizzare durante le operazioni di slamatura
  12. È vietato l’utilizzo del Boga Grip
  13. È vietata la pesca a traina

Art. 7
Controlli e sorveglianza

Il pescatore deve recare con sé e, se richiesto, esibire la licenza di pesca, il tesserino regionale e la ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dal sito lenzaclubscandarello.it.

I compiti di controllo e sorveglianza delle attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolti dal personale dell’Associazione, oltreché, per la propria competenza, dagli Agenti del Corpo dei Carabinieri Forestale dello Stato, agli Ufficiali, Sottoufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché ai Guardiapesca volontari in possesso del necessario decreto ed incaricati dall’Associazione. Per tutto ciò non espressamente riportato si fa riferimento alla L.R. 87/90.

È obbligo del pescatore di presentare su richiesta del gestore del lago e delle autorità competenti preposte al controllo e alla vigilanza del bacino, i documenti di pesca e la ricevuta di pagamento rilasciata dal sito lenzaclubscandarello.it  

La pesca nel bacino di Scandarello è consentita esclusivamente con la tecnica del NO KILL. 

Art. 8
Divieti e sanzioni

  1. Fermo restando i divieti prescritti dalla normativa vigente e dagli articoli precedenti della presente Convenzione, nelle zone limitrofe i tratti lacustri e l’intero territorio circostante è ulteriormente vietato:
    • abbandonare esche o rifiuti di qualunque tipo;
    • avvicinarsi agli invasi con mezzi motorizzati, che dovranno rimanere parcheggiati sul margine delle strade carrozzabili o nelle piazzole predisposte, salvo carico e scarico del materiale da pesca e natanti che deve essere effettuato nel più breve tempo possibile per poi riportare i veicoli motorizzati nelle piazzole predisposte;
    • accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate. É consentito, tuttavia, 1’uso di fornelli da campeggio per riscaldare cibi e/o bevande;
    • montare tende o bivacchi provvisori senza preventiva autorizzazione dell’Associazione;
    • estirpare, tagliare o danneggiare specie erbacee, arbustive e arboree;
    • utilizzare apparecchiature elettroniche (tipo radio, televisori o altro) e produrre schiamazzi che possano determinare inquinamento acustico e disturbo per la fauna presente;
    • compiere atti che possano arrecare danni agli argini, ai manufatti, e all’ambiente circostante;
    • accedere alle aree di pertinenza della diga Enel ed a quelle ad essa connesse, che risultino, come da convenzione con tale Società di cui alle premesse, preclude a terzi.
  2. Per le violazioni alla presente Convenzione, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, si applicano le sanzioni previste dall’art. 38, comma 1, legge regionale 29 97, e per quant’altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
  3. Il lenza club si riserva di adottare provvedimenti sanzionatori, sospendendo momentaneamente e/o fino al termine della validità, la qualifica di socio a chiunque violi in maniera continuativa e reiterata, le norme indicate nel regolamento.